[1]NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
[2]9.1 Supporto alle iniziative commerciali Le Parti, al fine di snellire il controllo relativo ai prodotti ad uso militare e alle procedure di attivita' ad essi correlate, hanno concordato di sostenere altre iniziative commerciali correlate all'ambito succitato e alle aree di reciproco interesse. 9.2 Modalita' Le attivita' nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, della ricerca, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le seguenti modalita': i. Ricerca scientifica; ii. Scambio di esperienze nel settore tecnico; iii. Approvvigionamento di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare; iv. Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei risultati delle attivita' intellettuali derivanti dalle iniziative condotte in conformita' al presente Accordo, in base alle leggi dei rispettivi Paesi e agli accordi internazionali in materia, firmati dalle Parti. 9.3 Impegni Le Parti offriranno assistenza e collaborazione reciproca per favorire l'adempimento da parte delle organizzazioni del presente Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
