[1]DEI DANNI

[2]8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante. 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art8 · fonte su Normattiva