Lo Stato contraente sul territorio del quale l'autore presunto di una delle infrazioni viene scoperto, se non procede all'estradizione di quest'ultimo, sottopone la questione, senza eccezione di sorta e a prescindere dal fatto che l'infrazione sia stata o no commessa sul proprio territorio, alle autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale. Tali autorita' prendono la loro decisione allo stesso modo che per ogni normale infrazione penale di carattere grave secondo le leggi di tale Stato.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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