Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 168 A 1. Su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' affiancare alla Corte di giustizia una giurisdizione competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, talune categorie di ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche. Tale giurisdizione non sara' competente a conoscere ne' delle cause proposte da Stati membri o da istituzioni comunitarie, ne' delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177. 2. Il Consiglio, seguendo la procedura di cui al paragrafo 1, stabilisce la composizione di detta giurisdizione e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia sono applicabili a detta giurisdizione. 3. I membri di tale giurisdizione sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacita' per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. 4. La suddetta giurisdizione stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art11 · fonte su Normattiva