L'articolo 145 del trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti "- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio puo' sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalita'. Il Consiglio puo' anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalita' devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avra' stabilito in via preliminare.".
Testo vigente dal 29 dicembre 1986
