All'articolo 160 del trattato CEEA e' inserito il seguente secondo comma "Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, puo' modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.".
Testo vigente dal 29 dicembre 1986
