Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 8 B La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 8A. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art14 · fonte su Normattiva