L'articolo 237, primo comma del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimita', previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.".
Testo vigente dal 29 dicembre 1986
