Il trattato CEE e' completato dalle disposizioni seguenti: "ARTICOLO 8 A La Comunita' adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 8 B, 8 C e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1 e degli articoli 84; 99, 100 A e 100 B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale e' assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art13 · fonte su Normattiva