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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle societa' commerciali, con le seguenti modificazioni:

[9]Nell'ultimo comma dell'art. 1, alle parole: «nella misura fissata per ciascun scaglione», sono sostituite le parole: «nella misura pari alla meta' di quella fissata nel precedente comma, per la corrispondente percentuale di utili distribuiti, salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione».

[10]All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:

[11]«Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano anche alle societa' che abbiano chiuso il loro esercizio sociale data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, qualora peraltro esse siano state soggette per l'esercizio precedente alle disposizioni del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1937 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]MUSSOLINI - Di REVEL - LANTINI - SOLMI.

[16]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-01-14;91~art1 · fonte del testo