a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di un trattato sara' applicato a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore;

  • a)qualora il trattato stesso disponga in tal modo;
  • b)qualora gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato abbiano convenuto in tal senso, sia pure in altra maniera. 2. A meno che il trattato non disponga in altro modo o che gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti al negoziato o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato, non abbiano convenuto in altro modo, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato o di una organizzazione termina qualora detto Stato o detta organizzazione notifichi agli Stati ed alle organizzazioni tra le quali il trattato e' applicato provvisoriamente, la sua intenzione di non divenire parte al Trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art25 · fonte su Normattiva