Entrata in vigore 1. Un trattato entra in vigore secondo le modalita' ed alla data fissata dalle sue disposizioni o da un accordo tra gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, tra le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato. 2. In mancanza di dette disposizioni o di detto accordo, un trattato entra in vigore non appena il consenso ad essere vincolato dal trattato sia stabilito per tutti gli Stati e tutte le organizzazioni o, a seconda dei casi, per tutte le organizzazioni partecipanti al negoziato. 3. Qualora il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato sia stabilito in data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, questi, a meno che non ne disponga altrimenti, entra in vigore nei confronti di detto Stato o di detta organizzazione alla data summenzionata. 4. Le disposizioni di un trattato che disciplinano l'autentica del testo, la formazione del consenso ad essere vincolati dal trattato, le modalita' o la data di entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonche' le altre questioni che si pongono necessariamente prima dell'entrata in vigore del Trattato, sono applicabili sin dall'adozione del testo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art24 · fonte su Normattiva