retroattivita' dei trattati A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia comunque enunciata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore di detto trattato nei confronti di detta parte o una situazione che aveva cessato di esistere in detta data.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art28 · fonte su Normattiva