della nullita' di un trattato. 1. Un trattato la cui nullita' e' stabilita in virtu' della presente Convenzione, e' nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza legale. 2. Se tuttavia siano stati compiu'ti atti in base a detto trattato, a) ciascuna parte puo' domandare ad ogni altra parte di determinare per quanto possibile, nelle loro reciproche relazioni, la situazione che sarebbe esistita qualora detti atti non fossero stati compiu'ti;
- b)gli atti compiu'ti in buona fede prima che la nullita' sia stata invocata non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita' del trattato. 3. Nei casi disciplinati dagli articoli 49, 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui siano imputabili il dolo, l'atto di corruzione o la costrizione. 4. Qualora il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale determinati ad essere vincolati da un trattato multilaterale siano viziati, si applicano le regole preesistenti nelle relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e le parti al trattato.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
