di trattati successivi sulla medesima materia 1. I diritti e gli obblighi degli Stati ed organizzazioni internazionali Parti a trattati successivi sulla medesima materia, sono determinati in conformita' ai paragrafi seguenti. 2. Qualora un trattato precisi che e' subordinato ad un trattato anteriore o successivo, o che non debba essere considerato come incompatibile con detto altro trattato, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. 3. Qualora tutte le parti al trattato precedente siano ugualmente parti al trattato successivo, senza che il trattato anteriore abbia cessato di essere in vigore o che la sua applicazione sia stata sospesa ai sensi dell'art. 59, il trattato precedente si applica solo se le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato successivo. 4. Qualora le parti al trattato anteriore non siano tutte parti al trattato successivo:

  • a)per quanto riguarda le relazioni tra le due parti, ognuna delle quali parti ai due trattati, la regola applicabile e' quella enunciata al paragrafo 3;
  • b)nelle relazioni tra una parte ai due trattati ed una parte ad un solo trattato, il trattato di cui sono ambedue parti, disciplina i loro diritti ed obblighi reciproci. 5. Il paragrafo 4 si applica senza pregiudizio dell'articolo 41, di ogni questione relativa all'estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'art. 60, o di ogni questione di responsabilita' che possa derivare, per uno Stato o una organizzazione internazionale, dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni sono incompatibili con gli obblighi che ad esso spettano nei confronti di uno Stato o di una organizzazione in virtu' di un altro trattato. 6. I paragrafi precedenti non pregiudicano il fatto che in caso di contrasto tra gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e gli obblighi derivanti da un trattato, i primi prevarranno.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art30 · fonte su Normattiva