particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Qualora il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un determinato trattato sia stato oggetto di una particolare limitazione, il fatto che detto rappresentante non abbia tenuto conto di quest'ultima, non puo' essere invocato come vizio implicante il consenso da lui espresso, a meno che la limitazione non sia stata notificata, prima della manifestazione di detto consenso, agli Stati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al negoziato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art47 · fonte su Normattiva