1. Uno Stato o una organizzazione internazionale possono invocare un'errore nel trattato come vizio del loro consenso ad essere vincolati dal trattato, qualora l'errore verta su di un fatto o una situazione che detto Stato o detta organizzazione supponeva esistere al momento della conclusione del trattato, e che costituiva una base essenziale del consenso di detto Stato o di detta organizzazione ad essere vincolato dal trattato. 2. Non si applica il paragrafo 1 se detto Stato o detta organizzazione internazionale abbia contribuito a detto errore con il suo comportamento, o qualora le circostanze siano state tali che detto Stato o detta organizzazione dovevano essere preparati alla possibilita' di un errore. 3. Un errore concernente solamente la redazione del testo del trattato non pregiudica la sua validita'; in questo caso, sara' applicato l'articolo 80.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art48 · fonte su Normattiva