di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. 1. Si considera che un trattato abbia preso fine qualora tutte le parti a detto trattato concludano un ulteriore trattato che abbia come oggetto la medesima materia e;

  • a)qualora emerga dal trattato successivo o se sia peraltro stabilito che, in base all'intenzione delle parti, la materia deve essere disciplinata da detto trattato; o
  • b)qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che sia impossibile applicare i due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente e' considerato solo sospeso, qualora emerga dal trattato successivo, o sia peraltro stabilito che tale era l'intento delle parti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art59 · fonte su Normattiva