[1]Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale soltanto con l'accordo fra alcune delle parti

[2]1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere un accordo che abbia lo scopo di sospendere l'applicazione delle disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro:

  • a)qualora la possibilita' di una tale sospensione sia prevista dal trattato; o
  • b)qualora la sospensione in questione non sia vietata dal trattato, a condizione che essa:
  • i)non rechi pregiudizio ne' al godimento dei diritti previsti dal trattato per altre parti ne' all'adempimento dei loro obblighi; e ii) non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. 2. A meno che, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le parti in questione dovranno notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato delle quali intendono sospendere l'applicazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art58 · fonte su Normattiva