e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione o della classificazione e iscrizione al repertorio, a seconda dei casi, nonche' della pubblicazione. 2. La designazione di un depositario costituisce per quest'ultimo autorizzazione a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
