[1]Registrazione e pubblicazione dei trattati

[2]1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perche' siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio, nonche' pubblicati. 2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art80 · fonte su Normattiva