1. Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni applicabili di accordi e/o disposizioni bilaterali in materia di trasporto aereo in vigore tra le parti associate, da un lato, e la Comunita' europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda, dall'altro, nonche' tra parti associate. 2. In deroga al paragrafo 1, durante i periodi transitori di cui all'articolo 27, le disposizioni in materia di proprieta', diritti di traffico, capacita', frequenze, tipo o cambio di aeromobile, codesharing e tariffe contenute in accordi e/o disposizioni bilaterali vigenti tra una parte associata e la Comunita' europea, uno Stato membro CE, la Norvegia o l'Islanda o tra due parti associate si applicano alle parti firmatarie degli stessi se tali accordi e/o disposizioni bilaterali sono piu' flessibili, in termini di liberta' dei vettori aerei interessati, rispetto alle disposizioni del protocollo applicabile nei confronti della parte associata interessata. 3. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra una parte associata e un'altra Parte contraente in merito al fatto che le disposizioni del protocollo rispetto alla parte associata interessata o gli accordi e/o le disposizioni bilaterali siano, in vista della piena applicazione dell'ECAA, piu' flessibili sono risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 20. Le controversie sulle modalita' applicabili per determinare il rapporto tra protocolli divergenti tra loro sono risolte nella stessa maniera.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art28 · fonte su Normattiva