Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, e' vietata qualsiasi restrizione alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi. La liberta' di stabilimento comporta l'accesso alle attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA stabilito sul territorio di un'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art7 · fonte su Normattiva