1. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, le societa' costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro CE o di un partner ECAA, e aventi la sede principale delle proprie attivita' nell'ECAA, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro CE o di un partner ECAA. 2. Per "societa'" si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art8 · fonte su Normattiva