1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano alle attivita' che in qualsiasi Parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri. 2. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilita' di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi delle Parti contraenti in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanita' pubblica o pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art9 · fonte su Normattiva