1. Ai fini del presente accordo si intende per:

  • a)"accordo", l'accordo di base, i relativi protocolli e allegati, nonche' gli atti menzionati nell'allegato I;
  • b)"parte associata", la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia, o qualsiasi altro Stato o entita' che aderisca al presente accordo a norma dell'articolo 32;
  • c)"parte associata aggiuntiva" o "UNMIK", la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999;
  • d)"Parte contraente", riguardo alla Comunita' e agli Stati membri CE, la Comunita' e gli Stati membri CE, oppure la Comunita', o gli Stati membri CE. Il senso da attribuire a questa espressione sara' dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione del presente accordo, nonche' dalle rispettive competenze della Comunita' e degli Stati membri CE derivanti dal trattato CE;
  • e)"partner ECAA", una parte associata, la Norvegia o l'Islanda;
  • f)"trattato CE", il trattato che istituisce la Comunita' europea;
  • g)"accordo SEE", l'accordo sullo spazio economico europeo, e i rispettivi protocolli e allegati, sottoscritto il 2 maggio 1992, cui hanno aderito la Comunita' europea, i suoi Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein;
  • h)"accordo di associazione", un accordo che stabilisce un'associazione tra la Comunita' europea, o tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro;
  • i)"vettore aereo ECAA", un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio ai sensi del presente accordo, in conformita' delle disposizioni degli atti specificati nell'allegato I;
  • j)"autorita' competente in materia di aviazione civile", un'agenzia o un organismo pubblico autorizzato per legge a valutare la conformita' di prodotti, servizi o licenze, nonche' a certificarne e controllarne l'utilizzo o la vendita sul territorio di giurisdizione di una Parte contraente, che puo' adottare misure coercitive atte a garantire che i prodotti o servizi commercializzati sul territorio di propria competenza siano conformi ai requisiti di legge;
  • k)"convenzione", la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonche' le relative modifiche e i suoi allegati;
  • l)"SESAR", il programma di attuazione tecnica del "cielo unico europeo" che permette di coordinare e di sincronizzare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo;
  • m)"Piano direttore in materia di gestione dei trasporti aerei", la base del progetto SESAR;
  • n)"Stato membro CE", uno Stato membro della Comunita' europea. 2. L'utilizzo dei termini "paese", "cittadino", "cittadini" e "territorio" non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna Parte contraente.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art2 · fonte su Normattiva