(1) Gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria. (2) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Bulgaria puo', in circostanze eccezionali, prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza. (3) Solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorita' competenti delle Parti, per particolari esigenze della "coproduzione cinematografica", puo' essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, o di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art7 · fonte su Normattiva