Disposizioni transitorie
- 1)In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo di base, durante il periodo transitorio:
- i)i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Romania e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE.
- ii)i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Romania e nelle altre parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;
- iii)i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Romania sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Romania.
- 2)Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.
- 3)Gli articoli 7 e 8 dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Romania e alla Comunita' di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Romania o da suoi cittadini.
Testo vigente dal 22 giugno 2010
