Sicurezza aerea

  • 1)Al termine del periodo transitorio il Comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Romania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
  • 2)Fino alla fine del periodo transitorio la Comunita' europea puo', qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Romania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunita' europea sia subordinata ad una specifica valutazione di sicurezza. Tale valutazione e' effettuata tempestivamente dalla Comunita' europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~protocollo-viii-art4 · fonte su Normattiva