[1]Riservatezza

[2]1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi e' una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91~trattato-di-estradizione-art22 · fonte su Normattiva