[1]Riservatezza
[2]1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi e' una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.
Testo vigente dal 30 ottobre 2018
