[1]Riservatezza

[2]1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione relativa all'estradizione medesima acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e preservare la riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte, quando vi e' una domanda esplicita in tal senso della Parte interessata.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art22 · fonte su Normattiva