1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonche' ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi e' un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art22 · fonte su Normattiva