[1]Riunioni e consultazioni

[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' in videoconferenza, nonche' costituire gruppi di lavoro ad hoc, a seconda delle contingenze di volta in volta emergenti.

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art10 · fonte su Normattiva