[1]Riunioni e consultazioni
[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' in videoconferenza, nonche' costituire gruppi di lavoro ad hoc, a seconda delle contingenze di volta in volta emergenti.
Testo vigente dal 15 ottobre 2024
