[1]fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

[2]Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:

  • a)distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
  • b)presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
  • c)presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
  • d)tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
  • e)comprende informazioni sui trasferimenti;
  • f)si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
  • g)contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
  • h)e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
  • i)permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
  • j)e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art4 · fonte su Normattiva