Art. 4 (Protocollo)
[1]fondamentali di un sistema di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti
[2]Ai sensi del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e mantiene un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti accessibile al pubblico che:
- a)distingue per impianto i dati relativi alle fonti puntuali;
- b)presenta i dati relativi alle fonti diffuse;
- c)presenta i dati in funzione della sostanza inquinante o dei rifiuti, a seconda dei casi;
- d)tiene conto separatamente delle emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nell'acqua;
- e)comprende informazioni sui trasferimenti;
- f)si basa su relazioni periodiche obbligatorie;
- g)contiene dati standardizzati e aggiornati, prevede un numero ridotto di soglie di notifica standardizzate ed eventualmente disposizioni circoscritte a tutela della riservatezza;
- h)e' coerente e concepito in modo da permettere una consultazione agevole e l'accesso da parte del pubblico, anche in forma elettronica;
- i)permette la partecipazione del pubblico alla sua elaborazione e modifica;
- j)e' costituito da una banca dati strutturata e computerizzata o da diverse banche dati tra loro collegate e gestite dall'autorita' competente.
Testo vigente dal 4 agosto 2020
