[1]del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

[2]1. Ciascuna Parte garantisce adeguate opportunita' di partecipazione del pubblico alla realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nel quadro dell'ordinamento nazionale. 2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna Parte offre al pubblico la possibilita' di accedere gratuitamente alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti nonche' di presentare commenti, informazioni, analisi o pareri pertinenti ai fini del processo decisionale; l'autorita' competente tiene in debita considerazione tale contributo del pubblico. 3. Ciascuna Parte garantisce che, quando sia stata adottata la decisione di istituire o modificare in maniera significativa il proprio registro, siano rese tempestivamente disponibili al pubblico informazioni riguardanti la decisione e le considerazioni su cui essa si fonda.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art13 · fonte su Normattiva