[1]Articolo VI.

[2]Le clausole dei contratti stipulati tra i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente ed i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente che prevedono il regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato non saranno ritenute invalide ai fini della esecuzione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente unicamente perche' il luogo designato per la procedura di arbitrato e' al di fuori di tali territori o perche' la nazionalita' di uno o piu' degli arbitri non e' quella di tale altra Alta Parte Contraente. Nessuna decisione debitamente resa in conformita' a tale clausola arbitrale che sia definitiva, o suscettibile di esecuzione in base alla legislazione del luogo ove e' resa sara' ritenuta invalida o non suscettibile di esecuzione nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente unicamente perche' il luogo ove tale decisione e' stata resa e' al di fuori di tali territori o perche' la nazionalita' di uno o piu' degli arbitri non e' quella di tale Alta Parte Contraente. Nulla nel presente articolo deve essere interpretato in modo che una decisione arbitrale possa divenire esecutiva nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente prima di esservi stata debitamente delibata.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artvi · fonte del testo