[1]Articolo V.

[2]In aggiunta, e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Accordo o del predetto Trattato, saranno applicate agli investimenti eseguiti in Italia le norme relative alle speciali agevolazioni previste in materia fiscale, doganale e di tariffe dei trasporti, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale (legge del 14 dicembre 1948, n. 1598) e per lo sviluppo della zona industriale Apuana e di quelle di Verona, Gorizia, Trieste, Livorno, Marghera, Bolzano ed altre contemplate dalla legislazione italiana attualmente in vigore o che possa essere adottata in futuro.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artv · fonte del testo