[1]Esenzione di spese di equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.
[2]1. L'aeromobile utilizzato nei servizi aerei internazionali secondo il presente Accordo dalla compagnia designata da una delle Parti Contraenti, cosi' come le riserve di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed i normali equipaggiamenti di detto aeromobile, saranno esenti da dazio doganale, tasse di ispezione o da qualsiasi altra tassa, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. Ad eccezione delle spese relative ai servizi resi, dovranno anche essere esenti da detti diritti o tasse quanto segue: (a) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato introdotto o depositato nel territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia designata dall'altra Parte Contraente, e destinata esclusivamente ad essere utilizzata dall'aeromobile di detta compagnia; (b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento imbarcato nel territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia designata da una Parte Contraente, durante lo svolgersi delle operazioni concordate, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle Autorita' dell'altra gia' citata Parte Contraente, ed impiegati e consumati esclusivamente durante il volo. 3. I materiali che beneficiano delle esenzioni contemplate nei paragrafi precedenti, non dovranno essere impiegati che ai fini dei servizi aerei e, se non usati, dovranno essere riesportati a meno che non sia concesso il loro impiego per uso nazionale, in accordo con le norme vigenti nel territorio della Parte Contraente in causa. 4. Le esenzioni citate in questo Articolo ed applicabili anche ai sopracitati materiali impiegati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'esenzione, possono essere sottoposte alle formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
