[1]Revoca o sospensione dell'autorizzazione di esercizio

[2]1. Ciascun Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo ad una compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che riterra' necessarie per l'esercizio di questi diritti: (a) ove esistano dubbi che la reale proprieta' ed il controllo effettivo di quella compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia, od ai cittadini di detta Parte Contraente; oppure (b) nel caso in cui quella compagnia non ottemperi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede questi diritti; oppure (c) nel caso in cui la compagnia in qualsiasi altro modo, non ottemperi alle condizioni prescritte nel presente Accordo. 2. Qualora le revoche, sospensioni o imposizioni (immediate) delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni alle leggi o ai regolamenti, questo diritto potra' essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art5 · fonte su Normattiva