[1]Principi che regolano le operazioni dei servizi concordati
[2]1. Dovra' esistere una uguale ed imparziale possibilita' per le compagnie designate di ciascuna Parte Contraente di svolgere i servizi concordati lungo le rotte indicate tra i loro rispettivi territori. 2. Nello svolgere i servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente in modo da non danneggiare ingiustamente i servizi che quest'ultima svolge su tutte o su una parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati svolti dalla compagnia designata di ciascuna delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto lungo le rotte stabilite e dovranno avere come loro obiettivo principale la fornitura di una portata atta a soddisfare le esigenze normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, di merci e di posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia ed il paese dell'ultima destinazione del traffico. Le condizioni per il trasporto dei passeggeri, della merce e della posta imbarcate e sbarcate nei punti delle rotte specificate nei territori degli Stati oltre a quello che ha designato la compagnia, dovranno essere stabilite conformemente al principio generale per cui la portata potra' essere in relazione a quanto segue: (a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia; (b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto stabiliti dalle compagnie degli stati formanti l'area; e (c) alle esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (Through-airline operation). 4. Dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la portata specificata nell'Annesso dovra' essere riesaminata dalla compagnia designata allo scopo di concordare nuovi livelli che le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno approvare. In mancanza di tale accordo il livello dovra' essere quello che le gia' citate Autorita' Aeronautiche potranno determinare congiuntamente. La portata cosi' concordata e approvata o cosi' determinata potra' continuare ad essere fornita da una compagnia designata fino al sopraggiungere di qualsiasi cambiamento atto ad essere cosi' concordato o approvato o cosi' determinato.
Testo vigente dal 24 gennaio 1979
