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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 10, dopo il 4° comma, sono inseriti i seguenti:

[10]«Sono soppressi i posti di grado sesto, settimo ed ottavo di gruppo A previsti, per il direttore, il vice-direttore e per il chimico della Regia zecca, dalla tabella n. 5 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Sono correlativamente aumentati:

[11]un posto di capo divisione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui all'annessa tabella A;

[12]un posto di grado settimo nel ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'annessa tabella N;

[13]un posto di grado ottavo nel ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane, di cui alla tabella annessa al R. decreto 20 maggio 1935, n. 716.

[14]«I funzionari che attualmente ricoprono i posti come sopra soppressi sono trasferiti, rispettivamente, nei ruoli suindicati, con collocamento tra i funzionari di ugual grado, in base all'anzianita' di grado.

[15]«((Le funzioni di direttore, vice-direttore e chimico della Regia Zecca saranno affidate, rispettivamente, a un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane))».

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 7 giugno 1937 - Anno XV.

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]Mussolini - Di Revel

[20]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 febbraio 1940. 8 parole tolte, 49 parole aggiunte.

«Le funzioni di direttore, viceaggiunto: -direttore e chimico della Regia tolto: zecca aggiunto: Zecca saranno affidate, rispettivamente, a tolto: funzionari di pari grado dei ruoli sopraindicati aggiunto: un funzionario di grado quinto o sesto del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze a un funzionario di grado settimo del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, ad un funzionario di grado ottavo del ruolo del personale dei laboratori chimici delle dogane».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;911~art1 · fonte del testo