1. Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Turchia" designa la Repubblica di Turchia e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale della Turchia che, in conformita' della legislazione turca concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti della Turchia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformita' della legislazione italiana concernente la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Turchia o l'Italia, come il contesto richiede;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica 3 qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)l'espressione "esercizio della navigazione marittima ed area" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori, armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio ed analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa;
- h)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa turca o italiana, ad eccezione del caso in cui il trasporto e' effettuato esclusivamente fra localita' situate sul territorio della Turchia o dell'Italia;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa:
- 1)per quanto concerne la Turchia, il Ministero delle finanze;
- 2)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
