I redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da un'impresa di uno Stato contraente esercente tale attivita', sono esenti nell'altro Stato contraente dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione effettuata per conto di detto altro Stato o di un suo ente locale sui redditi imponibili in tale ultimo Stato.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;913~art3 · fonte su Normattiva