Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

  • a)Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956;
  • b)Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.

Testo vigente dal 2 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-04;918~art1 · fonte su Normattiva