La Convenzione sostituira', nei rapporti tra gli Stati Parti a detta Convenzione, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 24 ottobre 1956. Tuttavia, il paragrafo precedente non viene applicato allo Stato che, in virtu' della riserva prevista nell'articolo 13, ha escluso l'applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona che non abbia compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia gia' stata coniugata.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
