[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare con le modificazioni seguenti:
[8]L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
[9]«I tribunali militari territoriali sono costituiti:
- a)da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata;
- b)da uno o piu' giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare;
- c)da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti appartenenti ai ruoli delle armi combattenti. I quattro giudici appartenenti all'Esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno di maggiore ed uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.
[10]«Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi gradi dome i giudici effettivi predetti, essi pure appartenenti al ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.»
[11]«In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fara' le veci il giudice militare di grado piu' elevato e di maggiore anzianita'.»
[12]«Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilita' di cui all'art. 6 del presente decreto».
[13]L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
[14]«Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903; ma faranno parte di diritto del tribunale che dovra' giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti, nonche' lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualita', sia in quella di giudice a seconda dei casi.
[15]«Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalita', di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari»
[16]Dopo l'art. 20 sono aggiunti i seguenti articoli:
[17]Art. 20-bis.
[18]All'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e' aggiunto, in fine, il comma seguente:
[19]«Non trovandosi nel dipartimento un numero di ufficiali rivestiti dei gradi prescritti sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali aventi gradi medesimi del dipartimento vicino designato dal comandante in capo del dipartimento dove siede il tribunale».
[20]Art. 20-ter.
[21]Dopo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1878, e' aggiunto il seguente art. 2-bis:
[22]«Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello.
[23]«Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente».
[24]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[25]Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[26]VITTORIO EMANUELE
[27]Mussolini - Gazzera - Mosconi - Sirianni - Balbo.
[28]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 4 agosto 1931
