- Tassi di nolo promozionali.

  • 1)Le Conferenze dovrebbero introdurre tassi di nolo promozionali per esportazioni non tradizionali.
  • 2)Tutte le informazioni necessarie e ragionevolmente esigibili giustificanti la necessita' di tassi di nolo promozionali saranno sottoposte alle Conferenze dai caricatori, dalle organizzazioni dei caricatori o dei rappresentanti dei caricatori interessati.
  • 3)Speciali procedure saranno istituite per la decisione, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui sopra, a meno che le parti non concordino diversamente, sulla richiesta di tassi di nolo promozionali. Una chiara distinzione sara' fatta tra queste e le procedure generali per vagliare la possibilita' di ridurre i tassi di nolo per altre merci o per esentarle da aumenti dei noli.
  • 4)Le informazioni riguardanti le procedure per esaminare le richieste di tassi di nolo promozionali saranno rese note dalla Conferenza ai caricatori ed alle loro organizzazioni e, a richiesta, ai governi e/o alle altre autorita' competenti dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza.
  • 5)I tassi di nolo promozionali saranno stabiliti normalmente per un periodo di 12 mesi, a meno che non sia diversamente convenuto di comune accordo tra le parti interessate. Prima della scadenza di tale periodo, il tasso'di nolo promozionale sara' rivisto su richiesta dei caricatori e/o delle loro organizzazioni, che dovranno, a richiesta della Conferenza, dimostrare che il mantenimento del tasso promozionale oltre il periodo iniziale e' giustificato.
  • 6)Nellesaminare una richiesta di tassi di nolo promozionali, la Conferenza puo'' prendere in considerazione il fatto che i tassi, mentre promuoverebbero, l'esportazione di prodotti non tradizionali per i quali sono stati richiesti, non provochino sensibili distorsioni concorrenziali nei confronti di prodotti similari provenienti da altro paese servito dalla Conferenza.
  • 7)I tassi di nolo promozionali non saranno esenti dalla imposizione di sovrannoli o di coefficienti di adeguameento valutario a norma degli artt. 16 e 17.
  • 8)Le singole compagnie di navigazione associate che servono gli specifici porti conferenziati dovranno accettare e non rifiutare irragionevolmente il trasporto di una adeguata quantita' di merci per la quale sia stato stabilito un tasso promozionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art15 · fonte su Normattiva