dei cambi.

  • 1)Le variazioni dei cambi e le rivalutazioni ufficiali che comportino variazioni nel complesso dei costi e/o introiti globali di esercizio delle compagnie di navigazione conferenziate per le loro attivita' nell'ambito conferenziale, offrono ragioni valide per introdurre un coefficiente di aggiustamente monetario o di variazione dei tassi di nolo. Tali aggiustamenti o variazioni devono essere di entita' tale da non comportare, per quanto possibile, per le compagnie conferenziate - nell'insieme - ne' guadagno, ne' perdita. L'aggiornamento o la variazione puo' prendere la forma di sovrannoli, di sconti o di aumento o di riduzione dei tassi di nolo.
  • 2)Tali aggiustamenti o variazioni sono condizionati ad un preavviso che dovra' essere dato in conformita' con gli usi regionali, quando questi esistano, e daranno luogo a consultazioni secondo le norme del presente Codice tra la Conferenza interessata e le altre parti direttamente in causa e indicate nel presente Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, salvo circostanze eccezionali che giustifichino l'immediata imposizione di un coefficiente di aggiustamento monetario o di una variazione nei tassi di nolo. Se vi e' stato aggiustamento o variazione senza previe consultazioni, queste saranno in seguito tenuto al piu' presto possibile. Le consultazioni dovrebbe essere fatte sulla applicazione, sulla misura e sulla data di entrata in vigore del coefficiente di aggiustamento monetario o della variazione del tasso di nolo, seguendo le stesse procedure che a tal fine sono prescritte nel par.
  • 4)e 5) dell'art. 16 nei confronti dei soprannoli. Le consultazioni dovrebbero aver luogo ed essere completate entro un periodo non superiore ai 15 giorni dalla data alla quale e' stata annunciata l'intenzione di applicare un soprannolo monetario o di introdurre una variazione nei tassi di nolo.
  • 3)Se entro 15 giorni dal preavviso non si e' pervenuti ad un accordo nelle consultazioni, si applicheranno le norme pertinenti del presente Codice, relative alla risoluzione delle controversie.
  • 4)Le disposizioni dell'art. 16 par. 6) si applicheranno con i necessari adattamenti ai coefficienti di aggiustamento monetario ed alle variazioni dei tassi di nolo trattate nel presente articolo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art17 · fonte su Normattiva