Art. 14 (Accordo) — Tassi di nolo
1. Per le merci oggetto del presente accordo, i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi verranno negoziati dalle organizzazioni degli armatori e dalle organizzazioni dei caricatori dei due Paesi secondo le modalita' in uso. 2. Le Parti contraenti concorderanno di controllare congiuntamente i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
