1. Per le merci oggetto del presente accordo, i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi verranno negoziati dalle organizzazioni degli armatori e dalle organizzazioni dei caricatori dei due Paesi secondo le modalita' in uso. 2. Le Parti contraenti concorderanno di controllare congiuntamente i tassi di nolo applicati al traffico marittimo nei due sensi tra i due Paesi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art14 · fonte su Normattiva