1 - Nella conciliazione obbligatoria internazionale, il procedimento si terra' nel luogo concordato all'unanimita' delle parti o, in difetto di unanimita', nel luogo scelto dai conciliatori. 2 - Nel fissare il luogo della procedura di conciliazione, le parti e i conciliatori terranno conto, tra l'altro, dei Paesi che sono strettamente interessati alla controversia, avendo riguardo al Paese della compagnia di navigazione interessata e, specialmente quando la controversia e' riferita al carico, al Paese da dove proviene il carico.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art29 · fonte su Normattiva